Ai Giudici del Settore fallimentare ed Esecuzioni Immobiliari

abbiamo proposto che solo le prestazioni di estimo, rientranti nell'art. 13 del DM Giustizia 30 maggio 2002 “per la perizia o consulenza tecnica in materia di estimo...”, siano soggette al calcolo sul quale viene operata la riduzione al 50% dell'onorario e quindi che il solo 50% dell'onorario relativo alle attività di stima venga posticipato all'avvenuta vendita; OTTENUTO

 

- la liquidazione a scaglioni (art.13) debba essere applicata per ogni lotto di vendita, a prescindere quindi dalla collocazione geografica del bene esecutato e anche nel caso di lotti ubicati nel medesimo fabbricato perché aggiudicabili in periodi diversi; OTTENUTO

 

- per le spese imponibili relative all'adempimento dell'incarico (telefono, corrispondenza, uso di attrezzature di studio, stampe, scansioni ecc) si riconosca la percentuale del 12,50% degli onorari calcolati con l'applicazione degli artt. 1, 12 e 13, qualora attinenti, come proposto sia dall'Ordine degli Ingegneri che da quello degli Architetti PPC della provincia di Venezia anche ai corsi di aggiornamento. Nulla invece dovrebbe variare riguardo le anticipazioni da rimborsare, previa presentazione delle relative ricevute, al momento del pagamento della parcella liquidata.

Successivamente abbiamo proposto  la liquidazione delle spese di studio per  un importo di almeno € 150,00. I GE di Venezia liquidano come da noi proposto. Invece la % è stata da subito respinta. Nulla cambia  per le anticipazioni.

 

- l'onorario determinato per le prestazioni di cui all'art. 12, quali l'accertamento della consistenza immobiliare dei beni, la verifica della regolarità urbanistica ed acquisizione dei dati delle pratiche edilizie, l'eventuale attività catastale (redazione planimetrie e accatastamenti, ecc), il reperimento dell'Attestato di Prestazione Energetica se non già anche la sua stessa elaborazione, debba essere liquidato interamente.

 

- l'onorario a vacazione, così come previsto dall'art. 1 del d.P.R. n. 352/88 per le altre attività non valutabili in base ai singoli articoli, debba essere liquidato interamente. Tra queste attività rientrano il controllo documenti depositati ex art 567 c.p.c., l’acquisizione del titolo di provenienza del diritto pignorato, l’integrazione della continuità nelle trascrizioni, l’acquisizione del certificato di destinazione urbanistica, l’aggiornamento e l’integrazione della documentazione ipocatastale, la verifica dell’esistenza di contratti di concessione in godimento registrati e l’acquisizione degli stessi in copia.

 

Fondo spese. Successivamente, abbiamo proposto che il fondo spese fosse portato a € 750,00. Attualmente, i GE hanno fissato il fondo spese a € 750,00.

 

La lettera ai GE venne sottoscritta da:

Alberto Miggiani, Sandro Stevanato, Francesca Vergine, Sonia Artusi, Martina Rossi, Giovanni Zulian, Antonella Celegon, Francesco Nassuato, Cristiano Invaso, Roberta Prosdocimi, Silvia Tasso, Cecilia Catacchio, Eugenio Simionato, Alberta Baldin, Susanna Tiepolo, Maria Grazia Maggiolo, Alessandra Spagnolo, Lorenzo Crepaldi, Michela Morsilli, Francesca Artico, Gabriele Giovanni Basso, SC, Diego Rossetto, Fortunato Scocco, Alessandro Sartori, Anna Pizziolo, Pietro Lotto, Lamberto Dehò.