VARESE: AUMENTI SINO AL DOPPIO PER I COMPENSI DEGLI ESPERTI DELLE ESECUZIONI

E’ quanto prevede la circolare diramata a firma del presidente di sezione e dei giudici delegati del Tribunale di Varese che "in considerazione della notevole complessità del quesito posto, in conformità al disposto di legge, agli esperti nominati per la stima degli immobili nelle esecuzioni immobiliari, involgente non solo la mera stima del bene ma la sua conformità catastale e urbanistica, il suo stato di possesso, l'assoggettamento a vincoli la cui individuazione richiede spesso difficoltose ricerche e, soprattutto , il controllo di completezza della documentazione, si ritiene valutabile la richiesta dell'esperto di maggiorazione del compenso ai sensi dell'art. 52 d.p.r. n. 115/2002, ferma la discrezionalità del riconoscimento e dell'an e del quantum della maggiorazione, nei limiti di legge".

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115

ART. 52 (L)

(Aumento e riduzione degli onorari)

1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessita' e difficolta' gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.

2. Se la prestazione non e' completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un quarto.

 


VENEZIA - Esecuzioni Immobiliari: modello di istanza

 

Conclusa la stima per le procedure delle esecuzioni Immobiliari, solitamente l'esperto provvede a presentare al magistrato istanza di liquidazione ai sensi del D.Min. Giustizia del 30.05.2002 ora aggiornata alla normativa attuale ossia alla Legge di conversione n.132, 6 agosto 2015, del decreto legge n. 83, 27 giugno 2015 titolato “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”. Si ricorda che non esiste un modulo tipo unico per tutti.

 

Per il Tribunale di Venezia Cancelleria per le Esecuzioni le istanze, firmate digitalmente, nella prima pagina dovrebbero sempre indicare:

Istanza di ACCONTO:

l'art. 13 con tabella a scaglioni e percentuale di acconto da 0÷50% (voce da moltiplicarsi per ogni lotto) o in alternativa art. 13 comma 2 (minimo di € 145,12).

 

Istanza in via DEFINITIVA:

l'art. 12 comma 1, per verifica conformità urbanistica ed edilizia

l'art. 12 comma 2, per rilievi topografici e fabbricati (con elaborazione grafica dimostrativa)

l'art. 1 comma 1, compenso a vacazioni (da motivare)

eventuale applicazione dell'art. 52 dpr 115/02 (aumento del compenso da 0 a 100%)

 

SPESE:

Anticipazioni (diritti, atti, valori postali, altro) e imponibili (viaggi, spese generali, altro).

 Nelle pagine successive dell'istanza vi saranno le precisazioni, documentazioni e allegati.

 

Quando il bene sarà venduto occorrerà fare istanza di saldo per la parte rimanente.

 

_________________________________________CONSIGLI__________________________________________

 

Rimborso chilometrico.

La normativa per il rimborso per i dipendenti della PA considera solo il costo di 1/5 della benzina (0,29 €/km), ma non la spesa generale dell'auto come il costo per l'usura veicolo, assicurazione ecc.

Consigliamo di fare riferimento alla Tabella ACI dell'anno in corso (percorrenza media 15.000 km) che è pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Si può scaricarla dal sito www.acca.it digitando biblus.net oppure facendo una rapida ricerca nel web.

I Giudici la riconoscono e del resto i CTU non sono dipendenti della PA!

 

Spese di studio.

Non c'é una vera e propria normativa di riferimento. Qualche tribunale liquida a forfait, altri a seconda delle spese presentate tra cui le pagine editate, il costo delle foto, le spese per fotocopia ecc, altri a percentuale ma non è sembrata una strada percorribile dato che non è prevista da alcuna normativa.

Abbiamo proposto ai GE il forfait che comprende quindi anche spese non dimostrabili ma che sono quelle che ci permettono di svolgere il nostro incarico ossia stimando una spesa di studio minima di almeno 150,00 euro. Ognuno la può modificare considerando la spesa del proprio studio. La nostra è sempre una proposta, ma molti di noi sono già stati liquidati su questa base.

 

Vacazioni

Usiamole, ma senza esagerare.

Non possiamo far ricadere sulle vacazioni ciò che il legislatore ci ha tolto ad agosto 2015 con l'introduzione della misura in acconto dell'art.13 comma1!

 

Maggiorazione per complessità da 0 a 100%  (art.52)

E' da usarsi, caso per caso, dandone motivazione. Si può ricorrere all'art. 52 se con l'applicazione dell'art. 12 comma 1 e 2, l'esperto ritiene di non essere sufficientemente retribuito con il massimo dei valori disponibili ossia € 970,42. Non avrebbe senso chiedere una cifra più bassa e applicare poi la maggiorazione.

 

________________________________________PRECISAZIONI____________________________________

 

A) L'introduzione del valore di minimo/medio/massimo è stata una richiesta dei GE veneziani e non solo loro.

In realtà la normativa non fa riferimento esplicito, ma i GE volevano avere un riscontro. Se si chiede il massimo la norma introdotta ad Agosto 2015 obbliga i GE a liquidare la metà ossia non più del minimo. Il valore medio di stima è quindi un dato superfluo.

 

B) La presente istanza di liquidazione che distingue tra Acconto e Definitivo è utilizzabile solo per le istanze di liquidazione delle procedure di esecuzione immobilare, mentre per tutte le altre procedure (fallimentari, mobiliari, ecc), l'esperto NON deve distinguere.Verrà liquidato interamente in una volta sola, magari alla vendita, ma secondo il valore di stima proposto e non del venduto.

 

(testo redatto da Alberto Miggiani, architetto)

 


L'istanza è disponibile anche in formato Office compilando il format a fìanco.

Si specifica che trattasi di un'istanza base, valutata e studiata assieme ai GE, ma non ufficiale.

 

Il modello che proponiamo deriva da un lavoro collegiale del solo Coordinamento variandolo sulle basi dei desiderata dei GE che sono poi coloro che liquidano le istanze.

Per i casi particolari, l'esperto deve presentare istanze diverse.

Per dubbi, inviateci un'email.

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Istanza liquidazione con dispositivo GE
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Tabelle aggiuntive in caso di plurilotto
Ist_Liquidazione tabelle .pdf
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Considerazioni sulla normativa per le liquidazioni di periti e CTU

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Trattasi del documento elaborato dal gruppo di lavoro "Ingegneria forense" del Consiglio nazionale degli Ingegneri.
Onorari, Indennità e Spese dei periti e
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ATTENZIONE: Nessun compenso per il CTU che presenta la richiesta di liquidazione dopo 100 giorni dal deposito della relazione

 

Il termine di 100 giorni fissato dall’art. 71, comma 2, d.p.r. n. 115/2002 per il deposito della domanda di liquidazione degli onorari e delle spese per l’espletamento dell’incarico degli ausiliari del magistrato è un termine previsto a pena di decadenza con la conseguenza che il consulente che presenta la domanda oltre il suddetto termine perde il diritto al compenso.

 

La data del deposito decorre dalla data del deposito telematico.

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