Coordinamento CTU ITALIA ha due gruppi in Telegram.

Uno serve per avere informazioni e concorrere a dare risposte immediate, l'altro funge da bacheca.

 

L'arch. Sandro Stevanato è il consigliere delegato ad amministrare entrambi i canali.

 

Nel gruppo ci sono professionalità e competenze diverse di colleghi architetti, geometri, agronomi, ingegneri con studio, per ora, nella provincia di Venezia, Treviso, Padova, Pordenone, Varese, Udine. Chiunque svolga attività di CTU e/o Perito e/o CTP può farne parte.

 

Se ti interessa basta solo inviare una email con il tuo numero di cellulare e per 30 giorni avrai la possibilità di verificare tu stesso l'utilità della nostra iniziativa ed eventualmente iscriverti al Coordinamento sostenendo l'attività e divenendo uno dei nodi della nostra rete professionale che si basa sul reciproco interesse a migliorare e scambiare informazioni ed esperienze.


Focus

Argomenti utili alla nostra attività con creazione di protocolli operativi.

Gli incontri si terranno presso gli studi degli iscritti al Coordinamento o in una sede baricentrica rispetto ai partecipanti.

 

Rassegna stampa

Segnalazione di articoli relativi ad argomenti comuni

PCT: Conservazione e/o cancellazione dei dati. Il CTU o il Perito, al termine del proprio incarico, deve consegnare non solo la propria relazione, ma anche la documentazione consegnatagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell'attività svolta, salvo che il magistrato non disponga diversamente.

Nel caso di contenziosi civili  si tratta di ridare tutti i fascicoli, ma che fine fanno invece i documenti acquisiti nel caso delle procedure di esecuzione immobiliare? E per le stesse perizie cartacee o digitali?

Il giornalista, Paolo Frediani, chiarisce che il "consulente o il perito non possono conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su supporto cartaceo, informazioni personali acquisite nel corso dell'incarico e quindi anche la stessa relazione peritale".

In ogni caso anche durante l'espletamento dell'incarico occorre adottare comunque misure minime di protezione dei dati  indicate dagli artt. 33÷35 e nel disciplinare tecnico allegato B al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 la cui mancata adozione costituisce fattispecie penalmente sanzionata (art. 169 del Codice).

Le "linee guida in materia di trattamento di dati personali dei CTU e Periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero" incombono anche sui Consulenti Tecnici di Parte (estratto redatto da a.miggiani).

 

Per un ulteriore approfondimento si faccia riferimento all'intero articolo pubblicato da "Il Sole 24 ore, Consulente Immobiliare n. 989 del 31/12/2015"

 

 

Si segnala interessante articolo